Salute, dolore, qualità della vita sono beni diversi e come tali esigono un risarcimento distinto

Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamicorelazionale (altrimenti definibile “esistenziale”, e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiana nei suoi vari aspetti inclusi quelli che attengono alla sfera sessuale) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili. Il giudice di merito, in relazione ad una visione complessiva della persona e sulla base di prove anche presuntive, deve determinare il ristoro del pregiudizio subito senza incorrere in vuoti risarcitori riferibili anche al mancato riconoscimento delle ripercussioni sulla vita privata contrastanti con l’art. 32 Cost. e con i principi affermati dagli artt. 3 e 7 della Carta di Nizza recepita dal Trattato di Lisbona e dell’art. 8 della Cedu.

(Cassazione Civile, 31 maggio 2018, n. 13770)