Doveri di custodia del Comune

L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha l’obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (artt. 16 e 28, l. n. 2248/1865, all. F; art. 14, d.lgs. n. 285/1992; per i Comuni, art. 5, r.d. n. 2506/1923) nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (banchina), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata. Nella specie la S.C. ha ritenuto responsabile il Comune per i danni riportati da un motociclista a causa dell’impatto con l’imprevedibile ostacolo costituito da una rete in plastica posta a recinzione dell’area di un cantiere stradale, rilevando che la realizzazione di quest’ultimo non priva l’ente proprietario della qualità di custode della porzione di strada rimasta percorribile.

(Cassazione Civile, 12 luglio 2018, n. 18325)