Le soglie di fallibilità si calcolano su esercizi di bilancio annuali
L’art. 1 comma II, L.F. predetermina delle soglie di fallibilità calcolandole su uno scaglione temporale annuo, cosicché tale scelta legislativa non possa essere vanificata da una decisione dell’imprenditore di abbreviare la durata dell’esercizio. Ne consegue che i tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento da considerare ai fini della verifica dei presupposti di fallibilità, devono intendersi come esercizi aventi ciascuno durata annuale, a meno che non sia trascorso un lasso di tempo inferiore dall’inizio dell’attività di impresa.
Nonostante dunque vi sia piena libertà della società di modificare l’epoca di chiusura del proprio esercizio, l’applicazione di tale esercizio ‘ridotto’ alla fattispecie fallimentare configura abuso di diritto, poiché tale deliberazione societaria non rileva ai fini della verifica del superamento delle soglie di fallibilità che sono legate a dati oggettivi di portata annuale.
(Cassazione Civile, 24 maggio 2018, n. 12963)