Eterodirezione o super-società di fatto

L’accertamento dell’esistenza della c.d. super società di fatto deve essere rigoroso ed avere ad oggetto il perseguimento, da parte delle singole società che la dovrebbero comporre, del comune interesse sociale, ipotesi, questa, che non ricorre dunque laddove le singole società abbiano operato in tempi diversi e non contemporaneamente, così che si possa piuttosto parlare di eterodirezione o di scorretta e abusiva gestione nell’ambito di un gruppo societario riconducibile ad un unico soggetto.

(Tribunale di Prato, 1 agosto 2018)