Pubblicazione non autorizzate di immagini private
In caso di pubblicazione di fotografie di momenti privati in assenza del consenso del personaggio pubblico ritratto, non può essere negata la sussistenza di un danno di natura patrimoniale posto che l’eventuale rifiuto del soggetto alla pubblicazione di tali immagini non comporta l’abbandono del diritto alla gestione della propria immagine. L’entità del danno può determinarsi nella somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione (determinandosi tale importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico conseguito dall’autore dell’illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione).
(Cassazione Civile, 23 gennaio 2019, n. 1875)