Responsabilità del proprietario esclusivo della terrazza

Per le infiltrazioni di acqua provenienti dal terrazzo condominiale in uso esclusivo il proprietario può andare esente da responsabilità qualora dimostri che le opere manutentive non sono state realizzate a causa dell’opposizione colpevole del condominio, configurandosi in tale circostanza quell’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore – che, appunto, può essere anche costituito dal “fatto del terzo” – prevista dall’art. 2051 Cc ai fini dell’esonero della responsabilità da cose in custodia (nel caso in esame alcuni condomini si erano opposti alle opere di manutenzione del terrazzo intraprese dal proprietario, fino ad ottenere la sospensione del titolo edilizio rilasciato a quest’ultimo dal Comune).

(Cassazione Civile, ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1188)