Necessità del preavviso di imminente segnalazione

Per garantire la controparte dalla diffusione di informazioni potenzialmente pregiudizievoli, l’intermediario è tenuto a preavvertire ogni debitore – indipendentemente dalla sua natura di consumatore, professionista, imprenditore individuale o collettivo – della segnalazione che sta per essere compiuta a suo carico, rappresentando il preavviso un elemento idoneo a prevenire, attraverso il coinvolgimento del cliente, l’immissione di informazioni erronee nel circuito delle banche dati, e comunque il destinatario dell’avvertimento potrebbe far rilevare la mancanza del presupposto sostanziale (stato di insolvenza) richiesto per l’iscrizione in Centrale dei rischi Bankitalia ovvero regolarizzare la propria posizione debitoria.
Pertanto, la segnalazione ‘a sofferenza’ operata dalla banca senza alcun preavviso al cliente, è illegittima e deve essere immediatamente cancellata.

(Tribunale di Cassino, ordinanza 3 dicembre 2018)