Custodia di un bene destinato all’attività di culto

La responsabilità da omessa custodia di un bene destinato all’attività di culto, anche se per consuetudini asservito ad un uso pubblico, grava sul proprietario del bene e non sull’ente territoriale sui cui insiste il bene a meno che non sia dimostrata una detenzione o un potere di fatto dell’ente territoriale sulla cosa.

(Cassazione Civile, ordinanza 28 febbraio 2019, n. 5841)