Sì all’assegno periodico anche se a finire è l’unione civile
In tema di unioni tra persone dello stesso sesso, per l’assegno previsto in caso di scioglimento dell’unione civile, trovano applicazione i medesimi principi fissati in tema di assegno divorzile per le coppie eterosessuali. Nella specie, il Tribunale ha riconosciuto un assegno periodico alla parte economicamente più debole, prendendo all’uopo in considerazione lo squilibrio tra le condizioni economiche delle due parti, dovuto anche a scelte di vita fatte dalla parte economicamente più debole, che ha cambiato città per vivere con la compagna, lasciando il lavoro ed optando per un’altra occupazione meno retribuita. Il Tribunale ha considerato, altresì, il periodo successivo all’unione civile, nonché il periodo di convivenza precedente all’unione medesima.
(Tribunale di Pordenone, ordinanza, 13 marzo 2019)