Collegio sindacale e reato di bancarotta

La responsabilità, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, del presidente e dei componenti del collegio sindacale non può fondarsi sulla sola posizione di garanzia, come ricavabile dall’insieme delle norme civilistiche, e discendere, tout court, dal mancato esercizio dei doveri di controllo, ma postula l’esistenza di puntuali elementi sintomatici, dotati del necessario spessore indiziario, dimostrativi di un’omissione dei poteri di controllo e di vigilanza espressiva di una volontaria partecipazione alle condotte distrattive degli amministratori, pur nella forma del dolo eventuale, vale a dire per la consapevole accettazione del rischio che l’omesso controllo avrebbe potuto consentire la commissione di illiceità da parte degli amministratori.

(Cassazione Penale, 19 marzo 2019, n. 12186)