Il Consiglio di Condominio non sfugge all’Assemblea

Il novello art. 1130 bis c.c. consente all’assemblea di nominare un consiglio di condominio, un organo cioè votato a garantire una più efficiente e trasparente tutela degli interessi dei condomini nei complessi immobiliari con più di dodici unità immobiliari e dunque dotati di molteplici strutture comuni. Le decisioni assunte da tale più ristretto consiglio condominiale (nella specie per manutenzioni straordinarie) tuttavia sono vincolanti per i condomini solo se rimesse ad una successiva approvazione dell’assemblea.

(Cassazione Civile, ordinanza 15 marzo 2019, n. 7484)