Il termine del diritto al rimborso della provvista da parte del richiedente l’emissione del titolo
A differenza di quanto previsto con riguardo all’assegno bancario, nel caso in cui un assegno circolare non sia stato effettivamente riscosso dal beneficiario, il diritto al rimborso della provvista da parte del richiedente l’emissione del titolo si prescrive nell’ordinario termine decennale, che decorre dal momento in cui esso può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine di tre anni previsto dall’art. 84 del r.d. n. 1736 del 1934, entro cui si prescrive l’azione del beneficiario dell’assegno contro l’istituto bancario emittente.
(Cassazione Civile, 30 aprile 2019, n. 11387)