Azione di responsabilità contro l’amministratore di s.r.l.

Ove sia stata promossa, nei riguardi degli amministratori di una s.r.l. e su iniziativa d’un socio, l’azione sociale di responsabilità (per la reintegrazione del patrimonio sociale), e la società, nel corso del giudizio, sia stata cancellata d’ufficio dal Registro delle imprese (art. 2490 ultimo comma c.c.), trovano applicazione i principi statuiti in Cass. s.u. 6070, 6071 e 6072 del 2013; ne deriva che, se la società, che si professa titolare di un diritto di credito, si lascia cancellare d’ufficio dal Registro delle imprese nel corso del procedimento nel quale è in discussione proprio l’accertamento di un diritto di credito ancora illiquido, ciò è interpretabile come atto di rinuncia al predetto accertamento e all’eventuale diritto, sicché il tribunale deve dichiarare l’improcedibilità della domanda per cessata materia del contendere.

(Tribunale di Vicenza, 17 aprile 2019)