Responsabilità della banca per il pagamento dell’assegno a persona diversa dal legittimo portatore
Ai sensi dell’art. 43, comma 2, r.d. n. 1736/1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo dal pagamento dell’assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per avere assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c..
(Cassazione Civile, 20 maggio 2019, n. 13568)