Conseguenze del ritardo con il quale l’erede onerato da esecuzione all’obbligazione modale contenuta nel testamento
L’accertato ritardo dell’erede nell’adempimento dell’obbligazione modale contenuta nel testamento, avente a oggetto una prestazione di fare infungibile (l’istituzione di un centro studi in memoria del defunto), è suscettibile di coercizione indiretta ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c.; mentre, per effetto del pur ritardato adempimento, non è possibile esperire, nei confronti del medesimo erede, l’azione ordinaria di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della memoria del defunto.
(Cassazione civile, 3 giugno 2019, n. 15110)