Decreto ingiuntivo per consegna di documenti bancari
L’utente bancario è pienamente legittimato a ricorrere al procedimento monitorio di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. al fine di ottenere la consegna di determinati documenti riferibili a diritti di credito, quali quelli previsti dall’art. 119 del D. Lgs n. 385/1993, posto che il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi al suo contratto ha natura di diritto soggettivo di rango primario e i costi di produzione sono dovuti alla banca solo a seguito della richiesta ex art. 119 T.U.B. del cliente, ma non nel caso in cui si è in presenza di un ordine giudiziale che va semplicemente adempiuto.
(Tribunale di Parma, 3 aprile 2019)