Riduzione del canone proporzionale alla riduzione del godimento
Qualora l’immobile locato si trovi, a prescindere dalla colpa del locatore, in condizioni tali da non consentire il normale godimento del bene in ordine alla sua destinazione contrattuale, il conduttore convenuto in giudizio per il pagamento dell’intero canone, se non può validamente opporre l’eccezione di inadempimento, può tuttavia ottenere una riduzione del canone, proporzionale alla riduzione dell’utilità che il conduttore consegue in ragione dei limiti sussistenti al pieno godimento del bene.
(Tribunale di Roma, 1 luglio 2019, n. 13216)