Liquidazione dei danni patrimoniali subiti da un avvocato a seguito di un sinistro

Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro da perdita di capacità lavorativa specifica, devono essere utilizzati come parametri da un lato, la retribuzione media dell’intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativo o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall’altro, coefficienti di capitalizzazione aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano (nella specie, relativa ai danni patrimoniali subiti da un avvocato a seguito di un sinistro, la Corte ha considerato prevedibile il progressivo incremento reddituale che, notoriamente, caratterizza tale attività).

(Cassazione civile, 25 giugno 2019, n. 16913)