Responsabilità per mala gestio degli amministratori
In caso di azione di responsabilità esercitata ex art. 146 L. Fall. dal Curatore, anche a seguito di sentenza di patteggiamento a carico dell’amministratore convenuto, spetta a quest’ultimo l’onere di provare quale sia la data anteriore, diversa dalla dichiarazione di fallimento, da considerarsi quale dies a quo per la decorrenza della prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità, nonché l’insussistenza dei fatti addebitati ed oggetto di patteggiamento in sede penale.
(Cassazione civile, 19 giugno 2019, n. 16505)