Competenza delle sezioni specializzate e azione revocatoria

La competenza delle Sezioni Specializzate, ex art. 3 D. Lgs. n. 168/2003, si determina in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali. Deve, pertanto, dichiararsi l’incompetenza funzionale delle Sezioni Specializzate su una controversia avente ad oggetto un’azione revocatoria, anche se l’atto dispositivo da dichiararsi inefficace abbia ad oggetto le partecipazioni sociali, in quanto queste ultime sono oggetto meramente accidentale della domanda ex art. 2901 c.c. e non incidendo l’eventuale declaratoria di inefficacia dell’atto dispositivo nei confronti del creditore sui diritti sociali.

(Tribunale di Venezia, ordinanza 19 giugno 2019)