Responsabilità personale e solidale per le obbligazioni di una associazione
La responsabilità personale e solidale per le obbligazioni di una associazione non riconosciuta, prevista dall’art. 38 c.c. a carico di chi abbia agito in rappresentanza dell’associazione medesima, permane anche dopo la perdita del potere di rappresentanza. Ne consegue che il presidente di una associazione non riconosciuta è passivamente legittimato all’azione del creditore anche dopo la cessazione della carica con riguardo alle obbligazioni che risalgono al periodo in cui ha svolto le funzioni di presidente.
(Tribunale di Torino, 15 marzo 2019, n. 1196)