L’azione dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società per azioni
L’azione di responsabilità nei confronti di amministratori di una S.p.A., sub specie di azione dei creditori sociali ai sensi dell’art. 2394 c.c., pur quando sia esercitata dal curatore del fallimento, si prescrive nel termine di 5 anni, con decorrenza dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti. La prescrizione decorre cioè dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto (nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto che la pubblicazione di un bilancio di esercizio che segnali una situazione patrimoniale negativa è fatto idoneo a rendere manifesto lo stato di in capienza della società).
(Cassazione civile, 4 settembre 2019, n. 22077)