Sulle responsabilità del locatore per mancata manutenzione e mancato esercizio del diritto di ispezione

Può ritenersi corresponsabile del danno ex art. 1227 comma 1 c.c. il proprietario per i danni da omessa custodia dell’immobile locato, in ragione della prolungata mancata manutenzione e del mancato esercizio del diritto di ispezione.

(Cassazione Civile, ordinanza 5 settembre 2019, n. 22181)