La responsabilità del conduttore
Ai sensi dell’art. 1588 c.c., il conduttore è responsabile nei riguardi del locatore dei danni causati dall’incendio dell’immobile locato, anche se causato da terzi che egli abbia ammesso all’uso o al godimento della cosa stessa, anche temporaneamente.
(Cassazione Civile, ordinanza 14 ottobre 2019, n. 25779)