Legittimazione attiva del singolo condomino per la tutela del pregiudizio architettonico

Le modificazioni apportate da uno dei condomini, nella specie alle parti comuni, in violazione del divieto previsto dal regolamento di condominio, connotano tali opere come abusive e pregiudizievoli al decoro architettonico dell’edificio e configurano l’interesse processuale del singolo condomino che agisca in giudizio a tutela della cosa comune.

(Cassazione Civile, ordinanza 5 novembre 2019, n. 28465)