Le spese di ordinaria manutenzione sono di regola a carico del locatore

È nulla la clausola che obbliga l’inquilino a fine locazione ad eliminare le conseguenze del deterioramento dovuto all’uso normale dell’immobile, nella specie ponendo a suo carico la spesa per la tinteggiatura delle pareti, perché trattasi di attività rientrante nell’ordinaria manutenzione a carico del proprietario ai sensi dell’art 1576 c.c..

(Cassazione Civile, 13 novembre 2019 n. 29329)