Destinazione dei fondi rischi

Nel concordato in continuità il debitore è sì tenuto, per ragioni di elementare prudenza, ad indicare fondi rischi in caso di sopravvenienza di passività, ma non è certamente tenuto a destinare i fondi eventualmente non utilizzati al pagamento dei creditori in misura eccedente alla proposta concordataria.

(Tribunale di Aosta, 22 ottobre 2019)