Determinazione del compenso dell’architetto e dell’ingegnere
Il compenso spettante ad un architetto o ad un ingegnere per le prestazioni rese parzialmente non può essere diminuito a causa del mancato completamento dell’incarico e nemmeno laddove sia intervenuta revoca da parte del committente (il professionista aveva presentato il progetto presso i competenti uffici comunali solo due giorni dopo l’entrata in vigore delle nuove norme urbanistiche che rendevano parzialmente impossibile il progetto, circostanza non imputabile al tecnico).
(Cassazione Civile, 14 gennaio 2020, n. 451)