Le azioni di responsabilità esperibili dal curatore nei confronti dei revisori contabili

Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146 L.F., convogliano sia l’azione sociale di cui all’art. 2393 c.c., sia quella dei creditori sociali di cui all’art. 2394 c.c.; le due azioni si cumulano inscindibilmente e restano ciascuna assoggettata al regime che è loro proprio. Con riferimento agli organi di controllo, il secondo comma del summenzionato articolo usa una formulazione ampia; infatti, non vi è alcuna specificazione né dei soggetti destinatari dell’azione di responsabilità, né del tipo di controllo da questi esercitato. La norma non si riferisce unicamente all’organo di controllo interno alla società, ma anche ai revisori, in quanto soggetti cui è demandato il controllo contabile.

(Tribunale di Bologna, sez. impresa, 12 dicembre 2019, n. 2651)