Diligenza degli amministratori nella gestione

L’amministratore di una società che disponga pagamenti a società terze, peraltro ad esso stesso riconducibili, in assenza del relativo titolo viene meno all’obbligo da esso assunto di gestire i fondi societari nell’interesse dell’amministrata. In quanto violazione dell’obbligo generale di diligenza nella gestione della società, costituente un inadempimento di natura contrattuale, grava sull’amministratore l’onere della prova di aver correttamente adempiuto. In assenza di tale prova il danno corrisponde all’intero importo pagato a terzi, una volta rilevata l’impossibilità di procedere al recupero delle somme pagate in assenza di causa. L’amministratore di società è responsabile per omessi pagamenti di imposte ed oneri contributivi, ma la condanna al risarcimento del danno richiede che sia fornita prova.

(Tribunale di Milano, Sez. Impresa, 20 giugno 2019)