Escussione preventiva del patrimonio sociale

Il beneficio previsto dall’art. 2304 (e 2315) c.c., attenendo alla garanzia del patrimonio del socio nei confronti del creditore sociale, opera nel senso che il socio non può essere chiamato a rispondere in sede esecutiva prima della società, dotata di autonomia patrimoniale, ove non sia dimostrata in termini certi l’impossibilità per il creditore di soddisfarsi sui beni della stessa.

(Tribunale di Pordenone, 30 gennaio 2020)