Omesso pagamento di debiti della società verso l’Erario

In generale, gli amministratori sono tenuti al pagamento, alle scadenze previste, dei debiti della Società verso l’Erario – debiti dei quali essi non sono personalmente responsabili sul piano patrimoniale – utilizzando a tale scopo le risorse economico-patrimoniali della Società stessa. L’inadempimento dei suddetti obblighi di pagamento espone gli amministratori a responsabilità per mala gestio verso la società e i creditori sociali per i danni ad esso conseguenti. Nel caso in cui la società – quando l’amministratore ha omesso il pagamento del dovuto all’Erario – sia in bonis, e dunque abbia liquidità e sia in grado di pagare i debiti erariali, l’amministratore inadempiente dovrà rispondere dei danni procurati alla società in misura pari alle sanzioni, interessi ed aggi addebitati dall’Erario alla Società stessa, come liquidati nel relativo accertamento tributario ovvero cartella esattoriale. Nel caso in cui, pur non essendo la società in grado di pagare i debiti erariali ed in stato di scioglimento per perdita del capitale sociale, l’amministratore abbia tuttavia illegittimamente proseguito nello svolgimento di attività economica con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale, in violazione così di quanto disposto dall’art. 2486 c.c., egli risponde dei danni in misura pari al debito per sanzioni, interessi ed aggi addebitati alla società con riferimento a quei debiti erariali non pagati che la società stessa non avrebbe contratto se fosse stata tempestivamente posta in liquidazione ed avesse conseguentemente cessato l’attività.

(Tribunale di Milano, 13 marzo 2020)