Sulla rescissione del contratto d’appalto con la P.A.

In tema di rescissione del contratto di appalto, se è vero che l’accertamento da parte del giudice di merito dei presupposti stabiliti dalle norme amministrative per l’esercizio del diritto di autotutela della p.a. è autonomo e non vincolato alle risultanze sulle quali l’Amministrazione si è basata per far valere il suo diritto potestativo, è pur vero che lo stesso deve essere compiuto in base alla disciplina privatistica degli artt. 1218 e 1453 c.c.. Detta disciplina non consente al giudice di isolare singole condotte di una delle parti e di stabilire se ciascuna di esse soltanto costituisca motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma impone al Giudice di procedere alla valutazione sinergica del comportamento di entrambe, compiendo un’indagine globale e unitaria.

(Cassazione Civile, ordinanza 19 marzo 2020, n. 7463)