Un partner può recuperare dall’altro quanto volontariamente versato durante la convivenza

Il conferimento effettuato in favore del partner in pendenza di una relazione sentimentale non finalizzato al vantaggio esclusivo di quest’ultimo, ma alla formazione e poi alla fruizione di un progetto comune, non costituisce né una donazione né un’attribuzione spontanea in favore del solo soggetto che se ne è giovato, sicché detta elargizione non può sottostare alla disciplina propria delle obbligazioni naturali: pertanto, venuto meno il rapporto sentimentale tra i due, potrà riconoscersi al depauperato il diritto a recuperare quanto volontariamente versato economicamente e materialmente per quella determinata finalità, in piena applicazione e nei limiti dei principi dell’indebito arricchimento di cui all’art. 2041 c.c..

(Tribunale di Pavia, 12 marzo 2020, n. 378)