Obblighi informativi dell’istituto di credito
In caso di vendita da parte di istituti di credito di preziosi poi rivelatisi di valore inferiore rispetto a quello di acquisto, il fondamento normativo della responsabilità della banca deve ravvisarsi o nell’esistenza di obblighi di informazione e protezione in relazione ai quali il rapporto contrattuale tra banca e cliente si atteggia a mero presupposto storico (art. 1173 c.c.) o addirittura nel rapporto stesso, in quanto l’attività di vendita di beni preziosi, a cui la banca abbia contribuito, può ricondursi al novero delle attività connesse a quella bancaria che l’art. 8, comma 3, del D.M. Tesoro 6 luglio 1994 definisce come attività accessoria che comunque consente di sviluppare l’attività esercitata.
(Tribunale di Modena, 10 marzo 2020, n. 352)