Il trust e l’azione revocatoria

Attraverso il trust si concretizza una netta separazione tra il patrimonio del disponente e i beni ivi conferiti, destinati ad una determinata finalità, ovvero tutelare il patrimonio dei beneficiari; tale diversa destinazione del patrimonio inevitabilmente riduce la garanzia generica riconosciuta al creditore, non potendo quest’ultimo soddisfarsi sui beni trasferiti nel trust. Posta dunque tale attitudine pregiudizievole del trust, esso è senza dubbio oggetto di azione revocatoria ordinaria.

(Tribunale di Arezzo, 1 aprile 2020, n. 254)