Omissione totale della contabilità e liquidazione del danno

L’amministratore di società di capitali poi fallita che abbia gestito la società senza tenere alcuna delle scritture contabili obbligatorie per legge tiene una condotta quanto meno colpevole e fonte di obbligo risarcitorio nei confronti della curatela, e l’omissione totale della contabilità consente – ai sensi dell’art. 2486 c.c. (così come novellato dal D. Lgs. 14/2019) – di utilizzare come parametro per la liquidazione del danno lo sbilancio fallimentare, che, per la carenza detta, non può essere in alcun modo spiegato e ricondotto ad attività svolta nell’interesse della società.

(Tribunale di Firenze, 13 maggio 2020, Pres., est. Calvani)