Sottrazione di assegno spedito per posta ordinaria e responsabilità del mittente

La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola di intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare un concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dal servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente a un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e dal dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda e configurandosi, dunque, come antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore.

(Cassazione Civile, Sez. Un., 26 maggio 2020, n. 9769)