Sui limiti della transazione

A norma dell’art. 1364 c.c., il contratto di transazione, per quanto generali siano le espressioni in esso usate, comprende soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire; pertanto qualora rispetto ad un medesimo rapporto siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti in relazione a numerose questioni controverse, l’avere esse dichiarato di non aver più nulla a che pretendere in dipendenza del rapporto non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie potenziali o in atto ma solo quelle rientranti nell’oggetto dell’accordo transattivo il quale va determinato attraverso una valutazione degli elementi di fatto inerenti alla controversia.

(Tribunale di Piacenza, 10 giugno 2020, n. 280)