Limiti all’ammissione del credito del professionista in prededuzione

La prededucibilità del credito del professionista che ha assistito l’impresa nell’accesso alla procedura concordataria elaborando piano e proposta può essere esclusa ove detta ammissione sia stata successivamente revocata per atti in frode dei quali il professionista stesso sia stato a conoscenza. Nello specifico il mancato versamento della somma necessaria per le spese di procedura ex art. 163, comma 2, n. 4, L.F. può essere equiparata ad atto in frode, ma può travolgere la prededucibilità del credito del professionista solo ove sia stata inequivocabilmente accertata la partecipatio fraudis di quest’ultimo all’atto fraudolento del debitore.

(Cassazione Civile, 2 luglio 2020, n. 13596)