La morte di una persona può costituire un danno non patrimoniale per chi le sopravvive, e non per chi viene a mancare
Non è risarcibile nel nostro ordinamento il danno “da perdita della vita”, poiché non è sostenibile che un diritto sorga nello stesso momento in cui si estingua chi dovrebbe esserne titolare.
(Cassazione Civile, 1 luglio 2020, n. 13261)