S.a.S. ed obbligazioni tributarie
In tema di società in accomandita semplice, la norma gius-civilistica contemplata dall’art. 2313 c.c., nel prevedere che i soci accomandanti rispondono per le obbligazioni sociali limitatamente alla quota conferita, vale anche per le obbligazioni di natura tributaria, e, segnatamente, per quelle relative all’IVA e all’Irap dovute dalla società medesima.
(Cassazione Civile, sez. tributaria, 2 maggio 2020, n. 9429)