Sul danno subito dall’alunno nel corso della ricreazione
Nel caso di danno subito dall’alunno va esclusa la responsabilità degli insegnanti e dell’Istituto allorché sia emersa l’assoluta repentinità e imprevedibilità dell’evento nonché l’insussistenza di una condotta negligente delle insegnanti e della mancata adozione di misure idonee preventive di tipo organizzativo o disciplinare (nella specie, l’alunno infortunato si era abbassato per raccogliere una penna quando, all’improvviso, un compagno di classe, inciampando, gli era finito addosso, facendogli battere il volto sul pavimento e causandogli la frattura di tre denti).
(Cassazione Civile, 24 giugno 2020, n. 12410)