Responsabilità dell’avvocato per la prescrizione dei diritti del cliente
In applicazione dei principi dettati dall’art. 2236 c.c. e art. 1176 c.c., comma 2, l’avvocato deve considerarsi responsabile verso il suo cliente in caso di incuria e di ignoranza di disposizioni di legge e in genere nei casi in cui per negligenza od imperizia compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la responsabilità dell’avvocato medesimo nei confronti del suo cliente a meno di dolo o colpa grave (ipotesi di responsabilità dell’avvocato per aver fatto maturare la prescrizione dell’azione cambiaria con rifermento a diversi titoli per la quale un suo cliente gli aveva conferito mandato).
(Cassazione Civile, 6 luglio 2020, n. 13875)