Sulla necessità di un accordo su tutti gli elementi significativi di un contratto

La circostanza che il testo di un contratto sia circolato tra le parti, con continue cancellature, revisioni e proposte di emendamenti, non vale ad attestare l’ulteriore circostanza che le stesse abbiano raggiunto un pieno accordo sul contenuto integrale dei ridetti contratti in formazione o, quantomeno, sulla volontà dei contraenti di ritenersi vincolati ai relativi punti essenziali già definiti e ciò anche nel caso di esecuzione dell’accordo quando non risulti la volontà dei contraenti di ritenersi vincolati ai punti modificativi relativamente ai quali l’accordo era già stato raggiunto, salvo il prosieguo delle trattative sui restanti aspetti. Conseguentemente, non risultando in alcun modo la volontà delle parti di derogare al principio generale in forza del quale, al fine di perfezionare il vincolo contrattuale (anche modificativo di precedenti accordi informali), è indispensabile che tra le stesse sia stato raggiunto l’accordo su tutti i suoi elementi costitutivi (tanto principali, quanto secondari), ivi compresa, ove presenti, eventuali clausole di deroga alla competenza territoriale.

(Cassazione Civile, 2 luglio 2020, n. 13610)