Effetti della desistenza sul procedimento fallimentare
In tema di dichiarazione di fallimento, la desistenza del creditore istante, non accompagnata dall’estinzione dell’obbligazione, in quanto atto di natura meramente processuale rivolto, al pari della domanda iniziale, al giudice, è inidonea a spiegare i propri effetti qualora venga depositata allorché il procedimento prefallimentare sia stato definito con la deliberazione della decisione, anche se questa non sia stata ancora pubblicata.
(Cassazione Civile, 30 giugno 2020, n. 13187)