Responsabilità dell’avvocato e prova di resistenza

La responsabilità dell’avvocato per la mancata comunicazione al cliente dell’avvenuto deposito di una pronuncia sfavorevole – con conseguente preclusione della possibilità di proporre impugnazione – può essere affermata solo se il cliente dimostri che l’impugnazione, ove proposta, avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta.

(Cassazione Civile, ordinanza 28 agosto 2020, n. 17974)