Pedone e superamento della presunzione di colpa del conducente
La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (respinta, nella specie, la richiesta di risarcimento avanzata dai familiari di un uomo morto dopo essere stato investito da diverse macchine su una strada statale dove stava transitando a piedi e di sera; rilevante il fatto che l’uomo fosse evidentemente ubriaco circa un’ora prima dell’incidente mortale).
(Cassazione Civile, 28 agosto 2020, n. 17985)