Irreperibilità del testamento
L’irreperibilità del testamento, di cui si provi l’esistenza in un certo tempo mediante la produzione di una copia, è equiparabile alla distruzione, per cui incombe su chi vi ha interesse l’onere di provare che esso fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore oppure che costui non aveva intenzione di revocarlo; la prova contraria può essere data, anche per presunzioni, non solo attraverso la prova dell’esistenza del testamento al momento della morte ma anche provando che il testamento, seppure scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sei andato perduto fortuitamente o, comunque, senza alcun concorso della volontà del testatore stesso; è ammessa anche la prova che la distruzione dell’olografo, da parte del testatore, non era accompagnata dall’intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute; in presenza di una copia informale del testamento olografo, il mancato disconoscimento della conformità all’originale diventa rilevante solo una volta che sia stata superata la presunzione di revoca; infine, ferma la prioritaria esigenza che sia stata data la prova contraria alla presunzione di revoca, sono applicabili al testamento gli artt. 2724, n. 3, e 2725 c.c., con la conseguenza che è ammessa ogni prova, compresa quella testimoniale e per presunzioni, sull’esistenza del testamento purché la scomparsa non sia dovuta a chi chiede la ricostruzione del testamento.
(Cassazione Civile, ordinanza 14 ottobre 2020, n. 22191)