Sulla nullità del patto di maggiorazione del canone locatizio

In tema di locazioni non abitative l’accordo integrativo concluso tra locatore e conduttore, a latere del contratto di locazione, volto a far ottenere al locatore un canone maggiorato rispetto a quello previsto nel contratto di locazione, deve ritenersi nullo per contrarietà a norme imperative ex art. 1418, comma 1, c.c. e 79, comma 1, L. n. 392/1978, in quanto volto ad eludere la normativa di natura tributaria che deve ormai ritenersi norma imperativa.

(Cassazione Civile, 13 ottobre 2020, n. 22126)